Il diritto al risarcimento da mancata morte: assurdo

Caro direttore,
vorrei segnalarti una sentenza pronunciata dal Tar della Lombardia (19 novembre 2015 – 6 aprile 2016 n. 650) di cui, per quanto di mia conoscenza, non è stato dato alcun risalto a livello mediatico. Già questo, e tra un po’ ne comprenderai meglio il motivo, mi è apparso strano.

Ancor di più mi ha colpito la decisione (decisamente inusuale) del Tribunale di concedere “a tutela dei diritti o della dignità della persona” l’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli interessati. Non voglio violare il suddetto disposto, ma leggendo la sentenza emerge chiaramente che si tratta della storia di una ragazza, di cui ha parlato tutta Italia, che dal 1992 si trovava in coma vegetativo considerato irreversibile e che poi è deceduta a Udine il 9 febbraio 2009. Chi sarà? Come mai una pronuncia del TAR Lombardia a distanza di tanti anni?

In estrema sintesi i fatti. Di fronte al riconosciuto diritto, in sede giudiziaria, di procedere all’interruzione dell’alimentazione, il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità della regione Lombardia, con provvedimento del 3 settembre 2008, decise di non dar corso all’ordine del giudice, lasciando quindi in vita la ragazza. Nasce da qui il procedimento che ha portato alla sentenza in questione che, da un punto di vista strettamente giuridico, potrebbe anche essere corretta, ma nello stesso tempo impone una serie di riflessioni che, a mio parere, non possiamo permetterci di ignorare.

La decisione del Tar di Milano, infatti, riconosce un danno risarcibile sia sotto il profilo del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, quest’ultimo a sua volta da intendersi sia quale danno iure hereditatis che come danno iure proprio. Sorvolo sul danno patrimoniale, liquidato in poco più di dodicimila euro, per rilevare che è stato riconosciuto un danno non patrimoniale direttamente alla paziente che, inevitabilmente, è transitato in capo al di lei padre essendo ella deceduta. Quindi per aver, di fatto, prolungato la vita della paziente da settembre 2008 a febbraio 2009, la regione Lombardia dovrà corrispondere la somma di euro trentamila.

Sul punto mi sono limitato a pensare a quanto sostenevano le persone vicine al padre della ragazza: si tratta ormai di un vegetale, non prova nulla, non sente nulla …., ma siamo sicuri che non abbia sofferto quando qualcuno l’ha spostata da dove ormai si trovava da oltre dieci anni ed ha cessato di alimentarla? Che senso ha riconoscere direttamente a Lei (se era una sorta di vegetale) un risarcimento?

Da ultimo, ma non certo per importanza, il danno non patrimoniale liquidato direttamente in capo al padre della sfortunata. Qui la riflessione è d’obbligo per la semplice ragione che il Tribunale riconosce, nel comportamento della regione Lombardia, una lesione alle “relazioni familiari” e al “rapporto parentale”. La novità di questa pronuncia sta proprio nel fatto che nel caso di specie il danno non deriva dalla morte del congiunto (come solitamente accade quando si parla di danno da perdita del rapporto parentale), ma dall’opposta fattispecie della mancata morte e, quindi, della protrazione della sofferenza (nei parenti) derivante dallo stato del congiunto.

Non potendo che liquidare in via equitativa una simile voce di danno, il Tar della Lombardia ha ritenuto congrua la somma di euro centomila da riconoscere direttamente in capo al padre della ragazza. Al contrario di quanto posto in essere dall’interessato, che mi pare cerchi di tenere nell’ombra questa sua ennesima “vittoria”, a mio parere questa ulteriore appendice della ben più nota vicenda deve indurci a serie e profonde riflessioni.

Con la stima e l’amicizia di sempre.
Alberto Pracucci

Carissimo Alberto,
mi fido del tuo fiuto di avvocato e pubblico questa tua lettera su un caso che ha diviso l’Italia. Non mi pare ci sia molto altro da aggiungere. I fatti sono già di per sé fin troppo chiari, anche le contraddizioni contenute. Purtroppo oggi abbiamo tutti la memoria troppo corta.

Grazie quindi per questo tuo scritto che ci aiuta a non dimenticare battaglie e contro battaglie in difesa del valore indisponibile della persona umana.

Cordialità.
Francesco Zanotti
zanotti@corrierecesenate.it

Pubblicato giovedì 26 Maggio 2016 alle 00:00

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